| COS'E' LA CONVENZIONE CITES?
Sulla terra esistono più di 13000
specie di mammiferi e di uccelli, migliaia di rettili, di anfibi e di pesci, milioni di
invertebrati e circa 250000 piante floreali. Lestinzione di una specie fa parte
dellevoluzione naturale ma, nel corso dellepoca più recente, il genere umano
è la causa della scomparsa della maggior parte degli animali e delle piante estinti.
Oltre alla distruzione dellhabitat di alcune specie dovuto allinsediamento
umano e allo sfruttamento intensificato, una causa di estinzione è il commercio.
Ogni anno milioni di piante e di animali vengono spediti nel mondo intero per rifornire il
mercato degli animali da compagnia o soddisfare la richiesta di piante ornamentali, di
pellicce, di cuoio, di legno pregiato e di articoli vari come lavorio e i suoi
prodotti. Questo sfruttamento ha raggiunto livelli talmente elevati e preoccupanti che la
comunità internazionale ha ratificato nel 1973 un trattato internazionale per proteggere
tutte le forme di vita in via di estinzione e impedire che il commercio internazionale ne
provochi la scomparsa definitiva.
La convenzione per la regolamentazione del commercio internazionale delle specie in via di
estinzione (in inglese: Convention on International Trade in Endangered Species) è
entrata in vigore il 1 Luglio del 1975 e vi hanno aderito 145 "Parti". Questi
paesi vietano il commercio internazionale di specie minacciate di estinzione e sorvegliano
il commercio di quelle che potrebbero diventarlo.
La convenzione è strutturata in tre appendici.
Lappendice 1: tutte le specie, animali e vegetali, minacciate di estinzione
che sono oggetto, o potrebbero esserlo, di operazioni commerciali.
Lappendice 2: tutte le specie, animali e vegetali, che, pur non essendo
attualmente minacciate di estinzione, potrebbero diventarlo se il loro commercio non fosse
sottomesso ad una regolamentazione molto severa onde evitare uno sfruttamento
incompatibile alla loro soprravvivenza.
Lappendice 3: tutte le specie, animali e vegetali, che uno Stato dichiara
sottomesse, sul proprio territorio, ad una regolamentazione avente lo scopo di impedire o
di limitare il loro sfruttamento e per cui necessita la cooperazione delle altre Parti.
Per il commercio delle specie protette dalla convenzione CITES, sono necessarie
autorizzazioni degli stati esportatori e di quelli importatori. Queste autorizzazioni
prevedono un permesso rilasciato dalle autorità statali e un permesso rilasciato da
unautorità scientifica nominata conformemente alla convezione CITES.
Le condizioni dettate dalla convenzione non sono valide per i pezzi acquistati prima
dellentrata in vigore della convenzione. Sono invece applicabili in caso di acquisto
in uno stato in cui il compratore non abbia la residenza permanente e voglia introdurre
loggetto acquistato nel proprio stato di residenza: per esempio un turista non può
introdurre nel proprio paese di residenza un oggetto acquistato durante un soggiorno
allestero e fabbricato con parti di animale o di vegetale di una specie protetta.
Non si può neanche introdurre un animale vivo né una pianta che appartengano ad una
delle specie protette.
Le sanzioni penali colpiscono il commercio ma anche la detenzione di tali specie e
prevedono il sequestro e il rinvio nel paese di origine. Ogni stato può anche decidere di
richiedere il rimborso delle spese risultanti dal sequestro.
LUnione Europea ha adottatto misure ancora più severe di quelle indicate dalla
convenzione, al punto che alcune specie iscritte nellAppendice 2 della convenzione,
in Europa fanno oggetto di misure equivalenti alle specie iscritte nellAppendice 1.
La sede della segreteria CITES è a Ginevra ma ogni stato membro ha un servizio CITES; in
Italia è responsabile il Ministero dellAmbiente ma tutte le pratiche sono gestite
dal servizio CITES che fa capo al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed, in
particolar modo, al Corpo Forestale dello Stato.
I reperti esposti in questa mostra sono stati prestati dal servizio Cites del Corpo
Forestale dello Stato, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
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